Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85 – Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto recepisce l'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica che presta servizio in Italia, definendo aspetti normativi ed economici per il triennio 2016-2018. L'obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale, mantenendo alta la qualità dei servizi del Ministero degli Affari Esteri.
Per chi: Il personale appartenente alla carriera diplomatica; Specificamente, il personale diplomatico che presta servizio in Italia.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto del lavoro
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il trattamento economico del personale diplomatico in servizio in Italia.
- L'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità.
- L'aspettativa per motivi di salute e di famiglia e i permessi brevi per esigenze personali.
- Le aspettative e i permessi sindacali.
A chi si applica questa norma?
- Il personale appartenente alla carriera diplomatica.
- Specificamente, il personale diplomatico che presta servizio in Italia.
Quali sono i punti chiave?
- La regolamentazione avviene tramite un procedimento negoziale triennale tra una delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative.
- L'accordo sindacale è stato sottoscritto il 3 maggio 2018 per il triennio 2016-2018.
- Le organizzazioni sindacali devono avere una rappresentatività non inferiore al cinque per cento.
- L'ipotesi di accordo non può comportare impegni di spesa eccedenti quanto stabilito nei documenti finanziari approvati dal Parlamento.
Diritto del lavoro
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2018, n. 85 ultimo aggiornamento all'atto: 19/05/2026 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018. (18G00108) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2026) (GU n.159 del 11-07-2018) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016-2018, per gli aspetti giuridici ed economici, per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 3 maggio 2018, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale della carriera diplomatica S.N.D.M.A.E.;
Considerato che le relazioni sindacali tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il sindacato rappresentativo della carriera diplomatica, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilità, sono improntate ai principi di lealtà e correttezza nel quadro di un comune impegno mirante da un lato al miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale dei dipendenti, dall'altro all'esigenza di migliorare e mantenere elevata la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali del predetto Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
Visto l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)»;
Visto l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018, con la quale è stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni da parte di Organizzazioni sindacali dissenzienti, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1Campo di applicazione
N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.».
In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.».
Note all'art. 1: