Decreto 1 marzo 2000, n. 113
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per l'erogazione di contributi agli interessi a operatori italiani che investono in società o imprese all'estero, in cui partecipa anche la SIMEST S.p.a. L'obiettivo è promuovere la partecipazione italiana in imprese miste all'estero.
Per chi: La Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. (SIMEST), in quanto gestore del Fondo; Gli operatori italiani che finanziano la loro quota di capitale di rischio in società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto commerciale e societario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi agli interessi.
- L'importo massimo di tali contributi.
- Le operazioni di finanziamento ammissibili per ottenere i contributi.
- Il divieto di cumulo con altre provvidenze pubbliche per la stessa acquisizione.
A chi si applica questa norma?
- La Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. (SIMEST), in quanto gestore del Fondo.
- Gli operatori italiani che finanziano la loro quota di capitale di rischio in società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.
Quali sono i punti chiave?
- I contributi agli interessi possono essere concessi per finanziamenti ottenuti da banche italiane o estere.
- I finanziamenti devono riguardare l'acquisizione di quote in società o imprese all'estero, sia di nuova costituzione che già esistenti.
- Se la società è già costituita, la quota precedentemente detenuta dall'operatore richiedente deve essere interamente versata.
- Il contributo non può essere cumulato con altri aiuti pubblici per la stessa acquisizione, ma è compatibile con interventi finanziari comunitari o di organismi internazionali.
Diritto commerciale e societario
Diritto commerciale e societario
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DECRETO 1 marzo 2000, n. 113 ultimo aggiornamento all'atto: 27/05/2000 ((Regolamento recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.)) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/2000) (GU n.107 del 10-05-2000) IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero", e in particolare l'articolo 4, comma 1, periodo primo, così come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalità, le condizioni e l'importo massimo per la corresponsione dei contributi agli interessi da parte del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società e imprese all'estero partecipate dalla Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST);
Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse agevolato è stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: "Abolizione del "fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento";
Visto l'articolo 109/L della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, successivamente modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, con la quale è stato ratificato il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero in data 28 novembre 1997, n. 500, recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui al predetto articolo 4 della legge n. 100/1990;
Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998 che attribuisce alla SIMEST, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e prevede la stipula di apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i compensi e rimborsi relativi a tale gestione;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la convenzione, relativa alla gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295/1973, stipulata fra il Ministro del commercio con l'estero e la SIMEST in data 15 ottobre 1998 ed approvata con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 16 ottobre 1998;
Visto l'articolo 2, primo comma, della citata convenzione del 15 ottobre 1998 concernente l'istituzione del "Comitato agevolazioni" quale organo deliberativo in materia di interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui all'articolo 4 della legge n. 100/1990 soprarichiamata;
Atteso che, a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 100/1990 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 143/1998, occorre rideterminare modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 100/1990;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere n. 253/99 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 200199 in data 19 gennaio 2000;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Disposizioni generali
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo:
La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1990. Si riporta il testo dell'art. 4, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: "4.1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.
I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
Nota alle premesse:
Per il testo dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedasi in nota al titolo.
Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.
Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri.
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell'art. 12, comma 1, è il seguente: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".
Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 novembre 1997, n. 500, reca: "Regolamento recante modalità, condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a., previsto dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, a favore degli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1998, n. 21.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 1998, n. 109.
Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, 2, 3 e 4: "Art. 25. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, ed all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a.
Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1: