Decreto 24 giugno 2013, n. 103 – Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica le regole per accedere a un fondo che aiuta giovani coppie o famiglie monogenitoriali ad acquistare la prima casa, rendendo più flessibili alcuni requisiti e aggiornando le procedure.
Per chi: Giovani coppie che intendono acquistare la prima casa; Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori che intendono acquistare la prima casa.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- I criteri per l'accesso al Fondo per l'acquisto della prima casa.
- Le modalità di funzionamento del Fondo stesso.
- I requisiti per i mutui agevolati.
- Le caratteristiche degli immobili che possono beneficiare del Fondo.
A chi si applica questa norma?
- Giovani coppie che intendono acquistare la prima casa.
- Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori che intendono acquistare la prima casa.
Quali sono i punti chiave?
- Il tasso del mutuo non deve superare il tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- Il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non deve essere superiore a 40.000 euro.
- L'immobile non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere caratteristiche di lusso.
- Viene data priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di domande pervenute nella stessa giornata e parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo.
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DECRETO 24 giugno 2013, n. 103 Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali. (13G00146) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/2013 (GU n.209 del 06-09-2013) IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo del già citato articolo 13, comma 3-bis, che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e, in particolare, l'articolo 15 concernente il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256, recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, registrato dalla Corte dei conti al reg. 1, foglio n. 264, in data 17 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale la Sen. Josefa Idem è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013 con il quale alla Sen. Josefa Idem è stato conferito l'incarico per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2013 con il quale il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;
Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento 17 dicembre 2010, n. 256, al fine di garantire una migliore funzionalità del Fondo di garanzia;
Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota prot. MCII 0000510 P-/Leg. del 9 aprile 2013;
Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40.";
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 giugno 2013 Il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili Idem Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 235 Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative.».
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
Il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicato sulla G.U. n. 288 dell' 11 dicembre 2012.
Il decreto Ministeriale 17 dicembre 2010, 256 (Disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2011, n. 27.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali): «3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.».
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5 del citato decreto ministeriale n. 256 del 2010, come modificati dal presente regolamento: "Art. 2. Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale.