Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto-legge introduce misure urgenti per semplificare le procedure e promuovere l'innovazione digitale, con l'obiettivo di accelerare gli investimenti pubblici e affrontare le conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19. Si concentra sulla semplificazione dei contratti pubblici, dell'edilizia, delle procedure amministrative e del settore digitale.
Per chi: Le stazioni appaltanti; Gli operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di contratti pubblici.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto processuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia.
- Le tempistiche per l'aggiudicazione e la stipulazione dei contratti pubblici.
- Le modalità di affidamento diretto e le procedure negoziate per lavori, servizi e forniture.
- Le responsabilità legate al mancato rispetto dei termini nei contratti pubblici.
A chi si applica questa norma?
- Le stazioni appaltanti.
- Gli operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di contratti pubblici.
Quali sono i punti chiave?
- Le procedure semplificate si applicano se l'atto di avvio del procedimento è adottato entro il 30 giugno 2023.
- L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro due mesi (quattro mesi per alcuni casi di procedura negoziata) dall'atto di avvio.
- Per lavori inferiori a 150.000 euro e servizi/forniture inferiori a 139.000 euro, è previsto l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori.
- Per servizi/forniture tra 139.000 euro e le soglie europee, e lavori tra 150.000 euro e un milione di euro, si procede con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori. Per lavori superiori a un milione di euro e fino alle soglie europee, si consultano almeno dieci operatori.
Diritto processuale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 ultimo aggiornamento all'atto: 28/02/2026 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026) (GU n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli affari europei; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.