Decreto 24 luglio 2003, n. 263
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per la gestione e la destinazione dei beni e del denaro confiscati o acquisiti da persone che collaborano con la giustizia, in particolare per reati legati alla criminalità organizzata.
Per chi: Il Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e della Difesa; Le persone che collaborano con la giustizia e che si impegnano a versare denaro o beni.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto penale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le modalità di versamento e trasferimento di denaro e beni da parte dei collaboratori di giustizia.
- La destinazione del denaro e la vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità confiscate.
- L'applicazione delle disposizioni sulla gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati.
- La destinazione di una quota dei beni sequestrati e confiscati per le misure di protezione e le elargizioni alle vittime.
A chi si applica questa norma?
- Il Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e della Difesa.
- Le persone che collaborano con la giustizia e che si impegnano a versare denaro o beni.
Quali sono i punti chiave?
- Il regolamento attua gli articoli 19 e 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
- Non è stato accolto il suggerimento di destinare una quota dei proventi delle confische al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
- Una parte dei proventi è destinata all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Office for Drug Control and Crime Prevention.
- Viene definito "interessato" la persona cui si riferisce la condotta collaborativa oggetto dell'impegno previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 8 del 1991.
Diritto penale
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 luglio 2003, n. 263 Regolamento recante disposizioni attuative degli articoli 19 e 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45. (GU n.216 del 17-09-2003) IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLA GIUSTIZIA E DELLA DIFESA Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 45 e, in particolare, gli articoli 19, comma 1, e 24, comma 1, lettera b);
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 febbraio e 24 marzo 2003;
Considerato che non si ritiene di accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di destinare una quota dei proventi derivanti dalle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ai fini dell'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in quanto tale destinazione non sembra consentita dalla norma primaria cui il presente regolamento dà attuazione e, per altro verso, finirebbe con l'incidere sulla destinazione di parte di tali proventi alla Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, prevista dall'articolo 145, comma 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1001/M/20 del 7 maggio 2003;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Definizioni
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato."».
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinques, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 3 1 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.».
Note all'art. 1: