Decreto 27 settembre 1988, n. 419 – Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16, commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce i requisiti psicofisici e psicotecnici necessari per ottenere, rinnovare o revisionare le patenti di guida speciali di categorie A, B e C, con un focus particolare sui portatori di handicap.
Per chi: Coloro che intendono conseguire, confermare o revisionare la patente di guida di categorie A, B e C speciali; In particolare, i portatori di handicap con deficit visivi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Proprietà intellettuale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- I requisiti visivi specifici per le patenti di guida speciali A, B e C.
- Le condizioni per i monocoli e per chi ha deficit visivi in un occhio.
- L'uso di lenti correttive (occhiali o a contatto) per soddisfare i requisiti visivi.
- La valutazione dell'efficienza alla guida anche con l'uso di apparecchi di protesi.
A chi si applica questa norma?
- Coloro che intendono conseguire, confermare o revisionare la patente di guida di categorie A, B e C speciali.
- In particolare, i portatori di handicap con deficit visivi.
Quali sono i punti chiave?
- Per le patenti A e B speciali, i monocoli devono avere un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi nell'occhio superstite, anche con correzione.
- Per le patenti A e B speciali, chi ha un occhio con acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile, deve avere nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi, anche con correzione.
- L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'uso di lenti a contatto, purché tollerate ed efficaci.
- Per la patente C speciale, i requisiti visivi sono gli stessi previsti per la patente C normale.
Proprietà intellettuale
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 27 settembre 1988, n. 419 ultimo aggiornamento all'atto: 04/10/1988 Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16, commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida categorie A, B e C speciali. note:
Entrata in vigore del decreto: 1/10/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/1988) (GU n.230 del 30-09-1988) IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 4, comma ottavo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394;
Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 a 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, di concerto con il Ministro della sanità;
Visto il decreto ministeriale n. 263 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988 con cui sono stati sostituiti gli articoli 470, 471, 472, 473, 474 e 475, nonché abrogati gli articoli 482, 483, 484 e 485 del citato regolamento;
Considerata la necessità di provvedere alla modifica degli articoli 476, 477, 478, 479 e 480 del più volte citato regolamento in materia di requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida di categorie speciali relativi ai portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche;
Visto il parere espresso al riguardo dal comitato tecnico di cui all'art. 4, comma nono, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, istituito con decreto del Ministro dei trasporti emanato il 23 giugno 1988 di concerto con il Ministro della sanità; Decreta:
Art. 1
L'art. 476 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente: "Art. 476 (Requisiti della vista per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida di categorie A, B e C speciali). - Possono conseguire o confermare o essere sottoposti alla revisione della patente delle categorie A e B speciali:
Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere tollerate ed efficaci.
Gli interessati di cui alle lettere a) e b) debbono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna e oculare. Quelli di cui alle lettere c) e d) debbono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi.
I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. Gli interessati di cui alla lettera d) del primo comma di tale articolo devono disporre in qualsiasi momento di lenti a contatto di ricambio.
Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di categoria C speciale i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento o la conferma o per la revisione della patente di categoria C normale".
NOTE AL DECRETO AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 3 del D.M. n. 263/1988 è il seguente: "Art. 3. - L'art. 472 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente: 'Art. 472 (Requisiti visivi). - Per conseguire, o confermare o per la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
Per conseguire o confermare la patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione tra le due lenti non può essere del pari superiore a tre diottrie. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio il grado di refrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli di valori diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi, che il conducente deve avere sempre con sé durante la guida.
Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto la clausola di cui sopra non deve essere rispettata ed il conducente deve portare un secondo paio di lenti a contatto di riserva. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di refrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere da parte della commissione medica locale esami della vista a periodi non superiori a due anni al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due annì".