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Art. 1001 Codice civile – Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

Codice civile

L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

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