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Art. 1054 Codice civile – Interclusione per effetto di alienazione o di divisione

Codice civile

Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità.

La stessa norma si applica in caso di divisione.

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Giurisprudenza sull'Art. 1054 Codice civile

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