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Art. 1078 Codice civile – Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto

Codice civile

Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

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