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Art. 1151 Codice civile – Pagamento delle indennità

Codice civile

L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

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Giurisprudenza sull'Art. 1151 Codice civile

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