Art. 1158 Codice civile – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Giurisprudenza sull'Art. 1158 Codice civile
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1969-06-19