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Art. 1158 Codice civile – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

Codice civile

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

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Giurisprudenza sull'Art. 1158 Codice civile

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