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Art. 1167 Codice civile – Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

Codice civile

L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

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