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Art. 1198 Codice civile – Cessione di un credito in luogo dell'adempimento

Codice civile

Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.

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