Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 1214 Codice civile – Offerta secondo gli usi e deposito

Codice civile

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

3

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.