Art. 1218 Codice civile – Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Giurisprudenza sull'Art. 1218 Codice civile
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2019-01-21
2007-06-20