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Art. 1218 Codice civile – Responsabilità del debitore

Codice civile

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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Giurisprudenza sull'Art. 1218 Codice civile

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