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Art. 1234 Codice civile – Inefficacia della novazione

Codice civile

La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.

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