Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 1255 Codice civile – Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

Codice civile

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.