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Art. 1269 Codice civile – Delegazione di pagamento

Codice civile

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

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Giurisprudenza sull'Art. 1269 Codice civile

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