Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 1277 Codice civile – Debito di somma di danaro

Codice civile

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 1277 Codice civile

3

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.