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Art. 1279 Codice civile – Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

Codice civile

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

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