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Art. 1313 Codice civile – Insolvenza di condebitore dopo rinunzia alla solidarietà

Codice civile · rubrica non ufficiale

(Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà).

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

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