Art. 1379 Codice civile – Divieto di alienazione
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Giurisprudenza sull'Art. 1379 Codice civile
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1995-10-19