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Art. 1384 Codice civile – Riduzione della penale

Codice civile

La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

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Giurisprudenza sull'Art. 1384 Codice civile

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