Art. 1384 Codice civile – Riduzione della penale
La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Giurisprudenza sull'Art. 1384 Codice civile
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