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Art. 1406 Codice civile – Nozione

Codice civile

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

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Giurisprudenza sull'Art. 1406 Codice civile

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