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Art. 1456 Codice civile – Clausola risolutiva espressa

Codice civile

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

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Giurisprudenza sull'Art. 1456 Codice civile

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