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Art. 1461 Codice civile – Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

Codice civile

Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

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Giurisprudenza sull'Art. 1461 Codice civile

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