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Art. 1463 Codice civile – Impossibilità totale

Codice civile

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

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Giurisprudenza sull'Art. 1463 Codice civile

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