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Art. 1478 Codice civile – Vendita di cosa altrui

Codice civile

Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

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Giurisprudenza sull'Art. 1478 Codice civile

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