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Art. 15 Codice civile – Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

Codice civile

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

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Giurisprudenza sull'Art. 15 Codice civile

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