Art. 1515 Codice civile – Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal giudice di pace . In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. (111) (112a) 273
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.
Giurisprudenza sull'Art. 1515 Codice civile
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 1518Normale determinazione del risarcimento
- Art. 1536Inadempimento
- Art. 1551Inadempimento
- Art. 1686Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto
- Art. 1690Impedimenti alla riconsegna
- Art. 1718Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante
- Art. 1735Commissionario contraente in proprio
- Art. 1789Vendita delle cose depositate
- Art. 1796Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto