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Art. 1587 Codice civile – Obbligazioni principali del conduttore

Codice civile

Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.

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Giurisprudenza sull'Art. 1587 Codice civile

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