Art. 1591 Codice civile – Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Giurisprudenza sull'Art. 1591 Codice civile
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2002-01-28
1990-06-26