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Art. 1591 Codice civile – Danni per ritardata restituzione

Codice civile

Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

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Giurisprudenza sull'Art. 1591 Codice civile

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