Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 164 Codice civile – Simulazione delle convenzioni matrimoniali

Codice civile

È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 164 Codice civile

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.