Art. 1709 Codice civile – Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
Giurisprudenza sull'Art. 1709 Codice civile
1
1982-10-25