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Art. 1764 Codice civile – Sanzioni

Codice civile

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.

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