Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 1815 Codice civile – Interessi

Codice civile

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 1815 Codice civile

2

Articoli richiamati

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.