Art. 1866 Codice civile – Esercizio del riscatto
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale.
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Articoli che richiamano questo articolo
1