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Art. 1905 Codice civile – Limiti del risarcimento

Codice civile

L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

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Giurisprudenza sull'Art. 1905 Codice civile

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