Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 1923 Codice civile – Diritti dei creditori e degli eredi

Codice civile

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 1923 Codice civile

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.