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Art. 1930 Codice civile – Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

Codice civile

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

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