Art. 1962 Codice civile – Durata dell'anticresi
L'anticresi dura finchè il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.
Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.