Codice civile
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: 2026-06-18 · Testo completo · Indice degli articoli
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