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Art. 2028 Codice civile – Obbligo di continuare la gestione

Codice civile

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finchè l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.

L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finchè l'erede possa provvedere direttamente.

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