Art. 2033 Codice civile – Indebito oggettivo
In breve
L'art. 2033 c.c. stabilisce che chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere la restituzione di quanto versato. Si applica a chiunque abbia pagato senza che vi fosse un obbligo giuridico sottostante, nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento. Oltre alla restituzione della somma, spettano anche frutti e interessi: se chi ha ricevuto il pagamento era in mala fede, questi decorrono dal giorno del pagamento stesso; se invece era in buona fede, decorrono soltanto dal giorno in cui è stata proposta la domanda di restituzione. La distinzione tra buona e mala fede del percipiente incide quindi unicamente sulla decorrenza di frutti e interessi, non sul diritto alla restituzione del capitale, che spetta comunque.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.