Art. 2058 Codice civile – Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Giurisprudenza sull'Art. 2058 Codice civile
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1992-04-15