Art. 2082 Codice civile – Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Giurisprudenza sull'Art. 2082 Codice civile
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È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.