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Art. 2087 Codice civile – Tutela delle condizioni di lavoro

Codice civile

In breve

L'articolo 2087 del Codice civile impone all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Tali misure devono essere individuate secondo la particolarità del lavoro svolto, l'esperienza maturata e lo stato della tecnica disponibile. La norma si rivolge quindi a chi esercita l'attività d'impresa nei confronti dei prestatori di lavoro impiegati, stabilendo un dovere generale di protezione che va calibrato caso per caso in base al tipo di lavorazione, alle conoscenze pratiche acquisite nel settore e alle soluzioni tecniche esistenti al momento.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 2087 Codice civile

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Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.