Art. 2107 Codice civile – Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.
Giurisprudenza sull'Art. 2107 Codice civile
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La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.