Art. 2126 Codice civile – Prestazione di fatto con violazione di legge
In breve
L'articolo stabilisce che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha già avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Inoltre, se il lavoro è stato prestato violando norme poste a tutela del lavoratore, questi ha comunque diritto alla retribuzione.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.