Art. 2164 Codice civile – Nozione
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Giurisprudenza sull'Art. 2164 Codice civile
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1974-02-22
1969-03-13